Indagini affido, tutela del minore, osservazione comportamentale, sottrazione minore, prove certificate per uso Legale
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La presenza di un nuovo compagno (o compagna) non deve turbare i figli nel loro rapporto con il genitore presso cui convivono. I genitori separati o divorziati non devono coinvolgere troppo il nuovo partner nei rapporti con i figli se questi vengono turbati dalla presenza di un estraneo accanto al padre o alla madre. Sicché, se i minori mostrano disagio nel rapportarsi al nuovo compagno del genitore con cui vivono, il giudice li può “trasferire” presso l’altro genitore.
A tale proposito si è infatti pronunciata la Cassazione civile, sezione I, con sentenza del 10 maggio del 2017 n. 11448.
Ciò che si può evincere, in definitiva, è che a prescindere dai mutamenti e dalla fluidità dei nuclei familiari, il fine principale è e deve essere quello di garantire la costituzione e il mantenimento di un ambiente sano nel quale vivere e crescere, a prescindere dalle scelte personali che i genitori possano intraprendere, puntando ad assicurare il più possibile il benessere psico-fisico dei minori coinvolti.
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Le prove raccolte nell’ambito delle indagini possono essere utilizzate in sede giudiziale per la revoca dell’affidamento dei figli minori. Questo significa che una volta determinate con certezza le condizioni necessarie, il genitore non affidatario può chiedere al tribunale dei minori di diventare lui stesso genitore affidatario.
Le indagini investigative per l’affidamento dei minori: perché sono utili?
Nel caso in cui una coppia arrivi a separarsi si possono verificare liti e dissapori. Di qui i dubbi sul grado di affidabilità dell’ex partner per le questioni che riguardano educazione, sicurezza e serenità dei figli minori, il cui interesse primario è tutelato dalle normative vigenti.
Sicurezza per i propri figli minori: perché rivolgersi a un investigatore privato?
Oltre all’accertamento di un eventuale comportamento scorretto o riprovevole da parte del genitore affidatario che comporti ripercussioni psicologiche negative per i minori, l’agenzia IDFOX di Milano si occupa di:
- Controllo affidabilità nuovi partner e nuove convivenze
- Indagini che mirano a verificare le reali condizioni di vita dei figli minori affidati (idoneità di luoghi, persone e circostanze)
- Verifica delle condizioni che possono determinare l’affidamento esclusivo
- Indagini per rideterminare la quota di assegno di mantenimento dei figli minori
- Uso da parte di stupefacenti o abuso di bevande alcoliche da parte del genitore affidatario
- Realizzazione di materiale probatorio fotografico e audio-video
Il coniuge separato vuole accertarsi che l’ex compagno/a cui vengono affidati i figli minori ne garantisca la sicurezza e un corretto sviluppo dell’equilibrio psico-fisico. Per questo l’agenzia IDFOX investigazioni esegue indagini private su misura per ogni necessità.
LASCIARE IL FIGLIO DA SOLO A CASA : E' ABBANONO DEL MINORE?
SI E' REATO: Integra il reato di abbandono del minore, ex art. 591 c.p., lasciare il figlio minorenne da solo a casa per una mezz'ora? Facciamo chiarezza
* Abbandono del minore
* Abbandono del minore: cosa dice la Cassazione
* Conclusioni
Abbandono del minore
l'articolo 591 del codice penale, stabilisce che "Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni."
La norma impone il divieto di abbandono di determinati soggetti, i cd. soggetti deboli, che versano in particolari condizioni, da parte di chi è gravato dall'obbligo di garanzia, assistenza o cura verso gli stessi.
Il caso
Un uomo, padre separato e con una causa di affidamento pendente, ci contattava preoccupato per una vicenda penale che lo riguardava.
Egli, ci raccontava che aveva lasciato il figlio di 12 anni, quasi 13, in casa da solo, il tempo di fare una passeggiata al parco con il cane. Tuttavia, il padre prima di uscire lasciava un cellulare al figlio affinché potesse chiamarlo in caso di bisogno. Il bambino approfittava del telefonino che aveva in uso per chiamare la madre, la quale, preoccupata del fatto che stesse solo, ordinava al figlio di chiamare le forze dell'ordine al numero 113.
In seguito alla chiamata di cui sopra, è scattata la denuncia per il reato di abbandono del minore a carico di entrambi i genitori.
Abbandono del minore: cosa dice la Cassazione
La giurisprudenza in casi analoghi si è espressa più volte, condannando padri e madri, di aver riposto eccessiva fiducia nella maturità dei figli minorenni, lasciandoli da soli per andare al lavoro o per fare la spesa.
Difatti, la Cassazione ha sostenuto che: "rilevando ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto d'abbandono di persone minori esclusivamente la volontà dell'abbandono, la configurabilità del reato non è esclusa dalla convinzione del genitore che il figlio infraquattordicenne sia in grado di badare a se stesso o dalla circostanza che quest'ultimo sia affidato a soggetto non idoneo, come un coetaneo o un anziano privo del controllo di ordinarie situazioni di pericolo per l'incolumità propria e altrui" (Cass. sent. n. 9276/2009).
Conclusioni
Anche se la giurisprudenza è molto severa sul punto, l'uomo potrà senza dubbio difendersi sottolineando sia l'insussistenza della volontà di abbandonarlo sia il breve tempo durante il quale si è protratto l'abbandono del minore ma anche la maturità dello stesso.
Vedi Abbandono del minore nel nostro dizionario giuridico
Investigazione Privata, Cosa accade se il riconoscimento di paternità è falso
Attestare il falso al momento della formazione dell’atto di nascita di un figlio o successivamente integra gli estremi di una condotta penalmente rilevante.
I figli nati da persone non unite in matrimonio tra loro al momento del concepimento possono essere riconosciuti dal padre e dalla madre. Con il riconoscimento i genitori trasformano il fatto della procreazione, il quale di per sé non è sufficiente a creare un rapporto giuridico, in uno stato di filiazione che, invece, assume rilievo dal punto di vista giuridico. Di conseguenza i genitori assumono nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, gli stessi diritti e doveri che hanno nei confronti dei figli concepiti durante il matrimonio. Può succedere però che tale riconoscimento non sia veritiero. Prendiamo ad esempio il caso di Tizio che ha una relazione sentimentale con Caia, una ragazza madre, il quale decide di riconoscere come sua la bambina che la donna ha avuto da una precedente relazione. In tale ipotesi cosa succede se il riconoscimento di paternità è falso?
È proprio di quest’argomento che ci occuperemo nel presente articolo. Prima però esamineremo in generale il riconoscimento dei figli di persone non coniugate.
Indice
* Riconoscimento di un figlio naturale: cos’è e chi può farlo?
* Qual è il procedimento per il riconoscimento?
* Cosa accade se il riconoscimento di paternità è falso?
* Il falso riconoscimento di paternità si può impugnare?
Riconoscimento di un figlio naturale: cos’è e chi può farlo?
Il riconoscimento è un atto formale con cui i figli nati fuori dal matrimonio possono essere riconosciuti dal padre e/o dalla madre anche se già uniti in matrimonio con un’altra persona all’epoca del concepimento [1].
Nel nostro ordinamento giuridico il riconoscimento è stato riformato dall’entrata in vigore della legge n. 219/2012 e del decreto legislativo n. 154/2013 che hanno equiparato lo stato giuridico di tutti i figli a prescindere dal fatto che i genitori siano o meno coniugati tra di loro. Tali normative hanno eliminato la distinzione tra figli naturali e figli legittimi, prima esistente, per cui oggi si parla più semplicemente di figli nati in costanza di matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio. Tuttavia, mentre per i primi lo stato di filiazione si acquista automaticamente in virtù della nascita nel corso del matrimonio, per i secondi è necessario un atto di riconoscimento da parte di uno o di entrambi i genitori.
Il riconoscimento può essere fatto dai genitori congiuntamente o separatamente.
Se il figlio da riconoscere ha compiuto i 14 anni occorre il suo consenso al riconoscimento.
Se uno dei genitori ha già effettuato il riconoscimento, l’altro genitore che intende farlo, deve ottenere il consenso del primo, se il figlio non ha ancora compiuto i 14 anni.
Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, se l’altro genitore non ha prestato il proprio consenso, può rivolgersi al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l’ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore e al suo cognome.
Il riconoscimento non può essere fatto se i genitori non hanno compiuto i 16 anni di età.
Qual è il procedimento per il riconoscimento?
Il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio può essere fatto:
* nell’atto di nascita;
* in una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, rilasciata davanti ad un ufficiale dello stato civile;
* in un atto pubblico (ad esempio un atto redatto da un notaio);
* in un testamento qualunque sia la forma di questo [2]. Tale forma ovviamente dovrà provenire da un notaio o da altro pubblico ufficiale munito dei poteri di ufficiale di stato civile. Il riconoscimento operato mediante testamento produce effetto dall’apertura della successione, quindi, dal giorno della morte del testatore.
Una volta effettuato, il riconoscimento non può essere più revocato, neanche tramite testamento [3].
Possono essere riconosciuti anche i figli incestuosi, ovvero nati da genitori tra i quali esiste un rapporto di parentela o di affinità, previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio [4].
Cosa accade se il riconoscimento di paternità è falso?
Il soggetto che rilascia una falsa dichiarazione di paternità all’ufficiale di stato civile al momento della formazione dell’atto di nascita, incorre nel reato di alterazione di stato [5]. Ai fini della configurabilità del delitto la falsità deve essere “idonea a creare una falsa attestazione, con attribuzione al figlio di una diversa discendenza, in conseguenza dell’indicazione di un genitore diverso da quello “naturale” [6].
L’interesse tutelato dal legislatore penale è lo stato di famiglia, ovvero l’interesse statale a che i neonati trovino immediata ed efficace tutela contro le condotte che ne alterano la soggettività giuridica. Altresì, l’interesse tutelato è che i neonati non acquistino uno stato civile difforme da quello loro spettante in conformità dei dati costitutivi reali o in conformità della disciplina dell’ordinamento giuridico.
Per quanto riguarda il tempo in cui deve avere luogo la condotta criminosa affinché il delitto si possa dire perfezionato, la stessa deve avvenire nel momento in cui si forma l’originale dell’atto di nascita.
L’oggetto materiale del reato è il documento su cui abbia luogo concretamente la condotta criminosa e, in via mediata, il neonato di cui risulti alterato lo stato.
Relativamente all’elemento soggettivo è richiesta la sussistenza, in capo all’autore del falso riconoscimento, del dolo specifico, cioè della coscienza e volontà di attribuire al neonato uno stato civile diverso da quello che gli spetterebbe attraverso una falsa dichiarazione.
Il reato è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Ai sensi dell’articolo 569 del Codice penale qualora ad essere condannato per il delitto in esame sia il genitore, trova applicazione la pena accessoria della perdita della responsabilità genitoriale.
Se la falsa dichiarazione di paternità viene resa in un momento successivo alla formazione dell’atto di nascita, il soggetto che la rilascia incorre in un delitto meno grave che è quello di falsa dichiarazione in atto dello stato civile [7]. La pena prevista è della reclusione da uno a sei anni. La reclusione non è inferiore a due anni se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile.
Di recente la Cassazione ha precisato che l’elemento di discrimine tra le due ipotesi delittuose (reato di alterazione di stato e reato di falsa dichiarazione in atto dello stato civile) va ravvisato nel fatto che solo la falsità espressa al momento della dichiarazione di nascita è idonea a determinare la perdita del vero stato civile del neonato, mentre, quella intervenuta successivamente, altera, “ex post”, lo status correttamente acquisito in precedenza [8].
Il falso riconoscimento di paternità si può impugnare?
A norma dell’articolo 263 del Codice civile il riconoscimento di paternità può essere impugnato per difetto di veridicità, solo dando prova con ogni mezzo che il rapporto di filiazione non esiste, dall’autore del riconoscimento (nella specie il genitore, che può agire anche quando era consapevole che il riconoscimento non corrispondeva a verità), da colui che è stato riconosciuto o da chiunque vi abbia interesse (per esempio gli eredi dell’autore del riconoscimento o il vero genitore).
L’azione di impugnazione è imprescrittibile riguardo al figlio; da parte dell’autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita; da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita.
note
[1] Artt. 250 e ss. cod. civ.
[2] Art. 254 cod. civ.
[3] Art. 256 cod. civ.
[4] D.Lgs. n. 154/2013.
[5] Art. 567, co. 2, cod. pen.
[6] Cass. Pen., sent. n. 47136/2014.
[7] Art. 495 cod. pen.
[8] Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 13751/2021.
Separazione e affidamento dei figli minori: cosa dice la legge?
Nei casi di separazione coniugale l’affidamento dei figli minori è disciplinato dalle norme introdotte dalla Legge n. 54 dell’8 febbraio 2006. Questa legge disciplina nello specifico proprio l’affido condiviso, mentre precedentemente le norme del codice civile prevedevano solo l’affido esclusivo.
Affidi illeciti, al via la Commissione d'inchiesta
Non solo il caso di Bibbiano che ha dato inizio alle indagini, adesso l'attenzione si sposta verso il Piemonte
* Affidi illeciti, partono i lavori della commissione Il caso di Bibbiano
* Affidi illeciti, l'attenzione si sposta in Piemont e Affidi illeciti, partono i lavori della commissione
Il caso di Bibbiano ha aperto uno squarcio sul mondo degli affidi illeciti, sottolineando le difficoltà del sistema italiano nella gestione dei minorenni, ma soprattutto i danni indelebili alle tante famiglie vittime del sistema. Dai fatti emerse forte la necessità di istituire una commissione parlamentare i cui lavori, dopo un'inerzia durata mesi, sono in procinto di partire. Arriva un aiuto alle tante famiglie che si erano rivolte al Governo in cerca di risposte e per far chiarezza sui molti casi ancora in sospeso. A riportare l'attenzione sulla partenza dei lavori una nota dell'Associazione Nazionale Familiaristi Italiani.
Il caso di Bibbiano
Al centro dello scandalo da cui scaturisce l'inchiesta della Commissione parlamentare, c'è il comune di Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia. Un'indagine cominciata quasi tre anni fa e che ha fatto emergere, fino ad oggi, una rete illecita nella gestione degli affidi di minori. L'indagine era scaturita da una serie di denunce dei servizi sociali contro genitori accusati di aver maltrattato i loro figli. Si scoprì che psicologi e assistenti sociali lucrano sugli affidamenti dei bimbi: manipolati dal punto di vista mentale, sottratti alle famiglie d'origine per approdare ad altre famiglie, le quali avrebbero incassato il contributo economico. Gli psicologi, invece, avrebbero guadagnato grazie alle sedute di terapia.
Affidi illeciti, l'attenzione si sposta in Piemonte
Sul tema è intervenuta dell'Associazione Nazionale Familiaristi Italiani: «Ora finalmente si farà piena luce su eventi poco chiari che hanno coinvolto bambini fragili ed inermi - afferma il presidente, avvocato Carlo Ioppoli - L'avvio della Commissione d'Inchiesta su affidi e case famiglia è una vittoria dello Stato italiano in primis che ora dovrà cominciare un percorso per fare luce e restituire verità, proteggere i bambini e le loro rispettive famiglie». Le ultime cronache segnalano invece che anche in Piemonte sono state registrate una serie di anomalie.
La denuncia arriva da Fratelli d'Italia che attraverso il suo leader, Giorgia Meloni, ha promosso un'indagine regionale, affinchè «i diritti della famiglia, i diritti dei bambini, i diritti dell'adolescenza sono inviolabili e non possono essere calpestati in nessun modo in una Nazione civile».
FINALMENTE QUALCUNO PAGHERA’? ANDRA IN CARCERE? SPERIAMO PROPRIO DI SI
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VANTIAMO UN TEAM DI PROFESSIONISTI ESPERTI PER COMBATTORE OGNI FORMA DI ABUSO E INGIUSTIZIA